A causa del corona virus quest’anno Federgeometri nel mese di Marzo non ha potuto tenere l’assemblea dove si approva le nuove richieste di iscrizioni, per tutti coloro che hanno richiesto di iscriversi, nella prossima assemblea saranno vagliate le richieste.
STATUTO VIGENTE |
Art. 1 – Costituzione – Sede – Durata. a ) – E’ costituita la Federazione Nazionale Geometri e Geometri Laureati Liberi Professionisti Italiani – FEDERGEOMETRI. b ) – La sede di rappresentanza della Federgeometri è in Roma; quella esecutiva è nella città del Presidente nazionale in carica. c ) – La durata della Federgeometri è illimitata.
Art. 2 – Scopi e finalità. La Federgeometri è autonoma, apartitica, senza fini di lucro e riunisce tutti i Geometri e Geometri Laureati italiani liberi professionisti e si prefigge i seguenti scopi, sia sul piano nazionale che internazionale. a) – promuovere, coordinare, assistere, dirigere ed unificare tutte le iniziative, sia sul piano nazionale che internazionale. b) – Tutelare gli interessi etici ed economici dei Geometri e Geometri Laureati liberi professionisti, inclusi gli aspetti previdenziali, fiscali e contrattuali e nella più ampia accezione. c) – riformare, salvaguardare, sviluppare la libera professione ed in particolare la professione del Geometra e Geometra Laureato libero professionista, attraverso tutte le azioni e con tutti i mezzi utili e necessari; ciò in concomitanza, intesa od unione con altre categorie professionali. d) – rappresentare e tutelare gli iscritti nei rapporti con gli enti pubblici, i privati, gli organi dello stato e le altre associazioni sindacali, nonché partecipare, a mezzo di rappresentanti, in Enti, Commissioni culturali, tecniche, amministrative, consultive o di opinione, siano esse a carattere privato o pubblico, a qualsiasi livello, organizzare corsi di formazione professionale, avvalendosi anche dell’opera di collaboratori esterni, svolgere l’attività di agenzia formativa. e) – promuovere, sostenere e contribuire sul piano tecnico, amministrativo, legislativo e similari, favorire e migliorare i rapporti tra gli iscritti e valorizzare la professione del Geometra e Geometra Laureato libero professionista al fine di accrescerne la dignità ed il prestigio nella evoluzione dinamica della moderna società. f) – aderire ad intese con associazioni interprofessionali per il conseguimento delle stesse finalità e con organizzazioni di Geometri e Geometri Laureati di altri paesi, sia istituzionali che sindacali. g) – concorrere, quale associazione volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di Protezione Civile in occasione di catastrofi e calamità naturali, sia a livello nazionale che attraverso le sezioni provinciali, locali e con i referenti.
Art. 3 – Iscritti. Possono essere iscritti alla Federgeometri tutti i Geometri e Geometri Laureati italiani esercenti la libera professione con carattere di continuità e prevalenza, compresi i Geometri e Geometri Laureati in quiescenza alla Cassa Nazionale di Previdenza, ma iscritti all’Albo e che svolgono la libera professione. Gli iscritti non possono aderire ad altre associazioni di tipo sindacale aventi le medesime finalità e scopi. Non possono aderire chi ricopre cariche in seno ai collegi, alla cassa, al cng. E chi ha già aderito ad altre associazioni sindacali, o chi è stato già iscritto a Federgeometri e ne sia uscito per aderire ad altre associazioni aventi le medesime finalità e scopi. L’ammissione o l’esclusione è vincolata all’approvazione del Consiglio Nazionale ed alla approvazione dell’assemblea ed è inappellabile. L’iscrizione impegna l’associato a tutti gli effetti per il periodo di un anno solare e l’impegno si rinnova con il pagamento delle quote di anno in anno, se non vengono rassegnate le dimissioni, a mezzo di atto scritto, entro il 30 Novembre. Non si possono ricoprire cariche in seno al consiglio nazionale se non si è iscritti alla Federgeometri per tre mandati completi non interrotti Ogni Geometra e Geometra Laureato libero professionista che ha ottenuto l’ iscrizione, accetta incondizionatamente il presente statuto. Le modalità di attuazione saranno precisate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.
Art. 4 – Adempimenti. Con l’iscrizione l’associato si obbliga a dare il proprio contributo di attività a favore della Federgeometri, per una maggiore qualificazione professionale della categoria, nell’osservanza e per il raggiungimento degli scopi fissati dallo Statuto. L’associato è tenuto a corrispondere un contributo annuo d’iscrizione, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Nazionale e ratificato dall’Assemblea. La qualifica di associati si perde per : a) – dimissioni. b) – cancellazione o radiazione dall’Albo professionale. c) – morosità con rivalsa in sede legale dei contributi non versati. d) – gravi e giusti motivi, con delibera del Consiglio Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri, salvo reclamo presentato dall’interessato nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento ed accolto dal Consiglio Nazionale. e) – inadempienza agli impegni sociali e statutari. f) – cessazione dei requisiti di cui al 1° COMMA ART. 3. I provvedimenti disciplinari sono: 1) – richiamo verbale. 2) – censura scritta. 3) – sospensione per un periodo di sei mesi. 4) – radiazione.
Art. 5 – Rapporti interni. Le norme di disciplina e deontologia professionale degli e fra gli associati, sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. Ogni eventuale violazione delle norme di cui al precedente comma, sarà valutata e giudicata dal Collegio dei Probiviri, secondo le sanzioni previste. Non è tollerata la costituzione di gruppi organizzati da partiti politici o da altri organismi esterni alla Federgeometri.
Art. 6 – Organi della Federgeometri. La Federgeometri è organizzata mediante strutture provinciali, e nazionali. La struttura provinciale o circondariale è la Sezione, e quella nazionale è il Consiglio Nazionale.
Art. 7 – Sezioni Provinciali. Sono organismi delle Sezioni Provinciali: a) – l’Assemblea degli iscritti. b) – il Consiglio provinciale. c) – il Presidente provinciale. d) – il Tesoriere provinciale. e) – il Revisore dei conti.
Art. 8 – Organi Nazionali. Sono organismi nazionali : a) – il Congresso. b) – il Consiglio Nazionale. c) – il Presidente del Consiglio Nazionale. d) – il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti. e) – il Collegio dei Probiviri.
Art. 10 – Nomina e poteri delle Assemblee Provinciali. All’Assemblea degli iscritti delle Sezioni Provinciali compete : a) – l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi. b) – la nomina dei componenti il Consiglio Provinciale, del Revisore dei Conti e del suo supplente. c) – la nomina di uno o più delegati per il Congresso Nazionale, con rapporto di un delegato ogni 50 iscritti o frazione. d) – la formulazione dell’indirizzo cui dovrà attenersi il consiglio della sezione nello svolgimento del mandato conferito dall’assemblea o dal Congresso Nazionale. e) – la verifica delle azioni intraprese dalla Federgeometri Provinciale e la formulazione, ogni anno, della propria valutazione di merito sull’attività stessa (Salvo valutazioni del Nazionale). f) – il giudizio insindacabile di merito sui problemi sindacali di categoria limitato all’ambito locale. g) – la proposta dei programmi da sottoporre all’Assemblea Nazionale. L’Assemblea Provinciale dei soci deve essere convocata dal Presidente, di norma in via ordinaria, una volta all’anno ed in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei componenti il consiglio o 1/5 degli iscritti. La convocazione deve avvenire con avviso scritto spedito almeno 15 giorni liberi prima della data fissata e deve contenere gli argomenti all’Ordine del Giorno. L’Assemblea, in prima convocazione, è valida a condizione che intervengano almeno 1/3 degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti e le deliberazioni, prese a semplice maggioranza, vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti. Hanno diritto ad intervenire tutti gli iscritti in regola con tutte le norme statutarie; è ammessa la presenza a mezzo di delega scritta rilasciata ad altro associato. Non è consentito il cumulo di più di tre deleghe.
Art. 11 – Consiglio di Sezione. E’ costituito dagli eletti con il più alto numero di voti nel corso dell’Assemblea sezionale per il rinnovo delle cariche e deve essere composto da almeno 5 consiglieri. Ad esso compete : a) – la nomina del Presidente del Consiglio di sezione. b) – la nomina del Tesoriere. c) – il vaglio e l’accettazione delle domande di iscrizione. d) – l’attuazione delle delibere dell’Assemblea degli iscritti. e) – la nomina di eventuali delegati sezionali con soli compiti di coordinamento. f) – la compilazione dei bilanci annuali consuntivi e preventivi. g) – l’amministrazione dei fondi della sezione. h) – l’emanazione dei provvedimenti di disciplina nei confronti degli iscritti. i) – l’informativa agli iscritti dell’attività svolta dalla sezione e la divulgazione dei comunicati dei Consigli Nazionale e Regionale. l) – la responsabilità dei versamenti al Consiglio Nazionale. Le riunioni dei Consigli di sezione saranno valide se presente almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice dei componenti il consiglio.
Art. 12 – Presidente del Consiglio di Sezione. Viene eletto a scrutinio segreto tra i componenti del consiglio di sezione e ad esso compete: a) – la rappresentanza della sezione. b) – la firma dei documenti ufficiali. c) – l’apertura di c/c bancari e/o postali. d) – la convocazione del Consiglio di sezione e dell’Assemblea degli iscritti. e) – il mantenimento dei contatti. Può essere sostituito, in caso di impedimento, dal consigliere più anziano.
Art. 13 – Revisore dei Conti effettivo e supplente. Sono eletti dall’Assemblea degli iscritti a scrutinio segreto. Durano in carica sino al rinnovo del consiglio di sezione. Ad esso è demandata la verifica di tutti gli atti amministrativi e dei bilanci.
Art. 14 – Referente Provinciale. Nelle provincie o nelle zone per le quali non si sia ancora potuta costituire la sezione provinciale o circondariale, è possibile affidare ad un iscritto l’incarico di Referente Provinciale, al quale compete l’ attività di pubblicizzazione della Federgeometri nella propria provincia o zona al fine della costituzione della nuova sezione.
Art. 15 – Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati nominati dalle Assemblee di sezione in ragione di uno ogni 50 iscritti o frazione. Essi hanno diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti alla sezione. Al Congresso è demandata : a) – la nomina del Presidente e del Segretario del Congresso. b) – l’elezione del Consiglio Nazionale, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri e di cinque componenti la Consulta Nazionale. c) – l’individuazione delle esigenze generali e particolari della categoria e la conseguente formulazione del programma di lavoro del Consiglio Nazionale. d) – il giudizio insindacabile di merito sui più importanti problemi di categoria. e) – la verifica delle attività del Consiglio Nazionale. Il Congresso deve essere convocato dal Presidente Nazionale ogni cinque anni, con avviso scritto da far pervenire almeno tre mesi prima. L’avviso deve contenere la data, l’ ora ed il luogo della riunione, l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, nonché le norme che regolano il Congresso, in modo da consentire ai Presidenti di sezione di convocare in termine utile le rispettive assemblee per la nomina dei delegati. Il Congresso Nazionale è valido qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni risulteranno approvate a maggioranza semplice dei voti validi. Il Presidente Nazionale, su richiesta scritta e motivata di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale o della metà dei Presidenti di Sezione, deve convocare, entro 15 giorni liberi dalla data della richiesta, il Congresso Nazionale in via straordinaria, con le modalità soprafissate, salvo che il termine di preavviso viene ridotto a trenta giorni.
Art. 16 – Assemblea Nazionale Annuale. Il Presidente Nazionale convoca, nel mese di Marzo di ogni anno, l’Assemblea Nazionale alla quale sono demandati l’esame e l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi valutazione di richieste nuovi iscritti, dell’attività svolta dal Consiglio Nazionale.
Art. 17 – Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale è costituito da nove componenti eletti dal Congresso e ad esso compete : a) – l’elezione del Presidente Nazionale. b) – l’elezione del Vicepresidente Nazionale Vicario. c) – l’elezione di un Tesoriere. d) – l’emanazione delle direttive ai Presidenti di sezione di tutte le deliberazioni del Congresso Nazionale. e) – l’amministrazione del patrimonio. f) – la determinazione della quota annua da versare dai singoli associati e degli eventuali contributi straordinari per il mantenimento degli organismi nazionali. g) – la stesura del Regolamento di Attuazione dello Statuto e le norme che regolano il Congresso. h) – il coordinamento ed il controllo delle attività sindacali e l’ avocazione di tutti i compiti demandati alle sezioni nei casi di mancato loro funzionamento. i) – l’adozione, sentito il Collegio dei Probiviri, di provvedimenti disciplinari nei confronti di Presidenti di Sezione inadempienti alle deliberazioni del Congresso Nazionale. l) – la redazione di un organo di stampa. m) – l’informativa ai Consigli di Sezione. n) – l’esame delle domande di ammissione e la delibera sul loro accoglimento. Le sue riunioni saranno valide se presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere verranno prese a maggioranza semplice.
Art. 18 – Presidente Nazionale. Il Presidente Nazionale viene eletto dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice con scrutinio segreto; dura in carica sino al prossimo Congresso Nazionale e ad esso compete : a) – la rappresentanza legale della Federgeometri. b) – la firma dei documenti ufficiali. c) – l’apertura di c/c bancari e/o postali. d) – la convocazione del Congresso Nazionale e dell’Assemblea annuale. e) – la convocazione del Consiglio Nazionale ogni qualvolta lo riterrà necessario e comunque almeno una volta al mese o a richiesta di almeno 1/3 dei componenti. f) – la convocazione della Consulta Nazionale ogni qualvolta lo ritenga necessario. g) – la vigilanza sull’osservanza dello statuto. E’ sostituito in caso di impedimento temporaneo dal Vicepresidente Vicario.
Art. 19 – Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti. E’ costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti che non rivestano altra carica nazionale e resta in carica sino al successivo congresso. Ad esso è demandata la verifica degli atti amministrativi, nonché il parere di merito sui bilanci.
Art. 20 – Collegio Nazionale dei Probiviri. E’ costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti che non rivestano altra carica nazionale e resta in carica sino al successivo congresso. Ad esso compete la risoluzione di tutti i conflitti e le controversie che possano insorgere tra i vari organismi regionali e nazionali, nonché la definitiva decisione sui ricorsi in materia di provvedimenti disciplinari adottati dagli altri organismi.
Art. 21 – Cariche. Tutti i componenti degli organismi nazionali, e di sezione, durano in carica cinque anni, dal Congresso o dall’Assemblea che li ha nominati, mentre gli eventuali sostituti durano in carica , dal momento in cui entrano a far parte dell’organigramma, sino al successivo Congresso od Assemblea.
Art. 22 – Sostituzioni. Tutti i componenti degli organismi nazionali, provinciali o circondariali che siano dimissionari o decaduti ( anche per i motivi di cui all’Art. 4, lett. c ), possono essere sostituiti dai primi esclusi nelle rispettive elezioni. In caso di mancanza di sostituti è facoltà delle Assemblee o del Congresso , in riunione straordinaria, di procedere all’elezione dei sostituti.
Art. 23 – Criteri di priorità. Qualora si verifichino casi di parità di voti, valgono i seguenti criteri di priorità : a) – per le elezioni delle cariche prevale il candidato di più vecchia iscrizione alla Federgeometri ed in subordine di più vecchia iscrizione all’Albo professionale. b) – per le deliberazioni in seno ai vari organismi, prevale il voto del Presidente o Vicepresidente od in alternativa valgono i criteri di cui al punto precedente.
Art. 24 – Rimborsi. Ai rappresentanti della Federgeometri compete il solo rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato che deve essere preventivamente deliberato. Il rimborso è a carico del bilancio dell’organismo che elegge il rappresentante, compresi i componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri eletti dal Congresso Nazionale, per tutte le attività demandate dal Consiglio Nazionale. I rappresentanti eletti dai Consigli Provinciali saranno spesati dagli stessi. Il Regolamento di attuazione dello Statuto normerà la materia nell’apposito capitolo relativo alla formulazione dei bilanci ed alla vita economico – finanziaria degli organismi della Federgeometri.
Art. 25 – Contributi. Ogni associato è tenuto a versare alla Sezione Provinciale o Circondariale un contributo annuo di iscrizione determinato in misura minima dal Consiglio Nazionale , ma maggiorabile dai Consigli di sezione, commisurato alle esigenze di mantenimento degli organi stessi. I Consigli di sezione, nel determinarli, terranno conto del contributo pro – capite loro richiesto dal Consiglio Nazionale , contribuzione del quale versamento al Consiglio stesso saranno ritenute responsabili. Qualora i Consigli di sezione, entro il 30 Novembre, non mandino al Consiglio Nazionale formale comunicazione di scioglimento della sezione, saranno tenute al pagamento del contributo al Consiglio stesso per l’anno successivo, in proporzione al numero degli iscritti dell’anno precedente.
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